Territorio

Il Comune si dota di un sistema per scovare vandali e “furbetti” dei rifiuti

I furbetti degli atti vandalici, o dell’abbandono di immondizia in aree diverse da quelle predisposte, potrebbero avere le ore contate. Almeno questo è quanto emerge da una determina adottata dal Comune di Carolei in data 9 agosto 2017 (consulta la determinazione). Nella fattispecie, il suddetto documento ha come oggetto l’approvazione dell’impegno di spesa volto all’acquisto di una “fototrappola mimetica per il monitoraggio ambientale”.

La fototrappola “potrebbe essere un valido strumento di deterrenza allo sversamento abusivo di rifiuti supportando gli addetti della Polizia Locale”. Dalla determinazione apprendiamo che si tratta di una “fototrappola mimetica dotata di combinatore bidirezionale 3G, completa di accessori”, ovvero, a seconda delle necessità, sarà possibile posizionare la particolare videocamera in qualunque luogo del nostro territorio. Essendo la fototrappola dotata di modulo telefonico 3G, i dati da essa raccolti potranno essere agevolmente esaminati anche in remoto, ovviamente in modo esclusivo da parte degli addetti incaricati del trattamento dei “dati personali” (ndr).

Uno dei tanti modelli di fototrappola mimetica.

È tutto legale?

L’art. 1 comma 1 della Legge 23 aprile 2009, numero 38, che ha convertito in Legge con modificazioni il D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, prevede che “per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; inoltre è ben specificato che “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”.

Il Garante, nel provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, al punto 5.2 Deposito dei rifiuti (leggi testo completo qui) stabilisce: “In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)”.

Mind the gap…

Gianfranco Forlino